Allora, chi compra può esercitare contro chi vende questa azione redibitoria nel momento in cui scopre che la cosa acquistata (in questo caso il cavallo) è affetta da "vizi occulti", "difetti non precisati all'acquisto", tali da alterare la consistenza economica della cosa venduta, così da renderla non idonea all’uso o tali da diminuirne il valore. Il compratore perde il suo diritto se non denuncia al venditore la scoperta del "vizio" entro 8 giorni dalla scoperta.