Lunedì, 01 Luglio 2013
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quando è possibile usufruire del credito d'imposta e in che misura? Se l'atto è soggetto ad IVA o ad Imposta di Registro cambia qualcosa????
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Per sintetizzare:
A chi compete: A chi riacquista la prima casa entro 1 anno dalla vendita di quella precedente comprata con i medesimi benefici
Quanto spetta: Importo pari all'imposta di registro, o all'Iva, versato con il primo acquisto, comunque mai superiore alle imposte dovute per il secondo acquisto.
Scendendo nel dettaglio:
Perché si goda del credito d'imposta, chi vende l'immobile (per il quale ha usufruito dei benefici previsti per la "prima casa"), ha il credito d'imposta se entro un anno dalla vendita acquista un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa.
L' agevolazione che si tramuta in un beneficio "prima casa", corrisponde all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Tale cifra non può comunque in ogni caso essere maggiore all'imposta di registro o all'Iva in relazione al secondo acquisto.
Il bonus compete anche quando si acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta.
Per fruire del credito d'imposta, il contribuente deve manifestare la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dell'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Può usufruire del credito d'imposta anche chi ha acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni "prima casa") ma comunque non prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 1982. In tal caso è però richiesto che l'acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della "prima casa".
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A chi compete: A chi riacquista la prima casa entro 1 anno dalla vendita di quella precedente comprata con i medesimi benefici
Quanto spetta: Importo pari all'imposta di registro, o all'Iva, versato con il primo acquisto, comunque mai superiore alle imposte dovute per il secondo acquisto.
Scendendo nel dettaglio:
Perché si goda del credito d'imposta, chi vende l'immobile (per il quale ha usufruito dei benefici previsti per la "prima casa"), ha il credito d'imposta se entro un anno dalla vendita acquista un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa.
L' agevolazione che si tramuta in un beneficio "prima casa", corrisponde all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. Tale cifra non può comunque in ogni caso essere maggiore all'imposta di registro o all'Iva in relazione al secondo acquisto.
Il bonus compete anche quando si acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta.
Per fruire del credito d'imposta, il contribuente deve manifestare la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dell'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Può usufruire del credito d'imposta anche chi ha acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni "prima casa") ma comunque non prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 1982. In tal caso è però richiesto che l'acquirente, già allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della "prima casa".
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